ATTIVITÁ DI CARATTERE ISTITUZIONALE
Sono considerate istituzionali quelle attività il cui effetto ricade su tutto il movimento cooperativo, sia in forma indistinta che distinta.
In altre parole:
- ne beneficia l’intera base sociale (o quanto meno un determinato settore) e non immediatamente e direttamente, ma solo di riflesso, la singola cooperativa socia;
- oppure, qualora l’azione sia destinata ad una specifica cooperativa aderente, gli effetti devono poter recare beneficio a tutti i soci (o quanto meno all’intero settore di appartenenza della cooperativa).
Elementi fondanti, imprescindibili dell’attività istituzionale sono:
- il concetto di mutuo aiuto e di solidarietà tra cooperative aderenti al patto: nel tempo (cooperative di ieri aiutano cooperative di oggi) e trasversalmente (cooperative di un settore finanziano cooperative di altri settori);
- il concetto della solidarietà “pattizia” e del reciproco sostegno e aiuto, anche, se del caso, finanziario. Le attività istituzionali vengono sovvenzionate prioritariamente dai contributi associativi annui, da entrate istituzionali pubbliche e, solo secondariamente e in conseguenza alle strategie predisposte dal C.d.A., dai ricavi per i servizi.
AZIONI DA RICOMPRENDERE NEL QUADRO DELL'ATTIVITÁ ISTITUZIONALE
- Promozione di istanze collettive rivolte alle Istituzioni pubbliche, miranti all’adozione di proposte di norme, di provvedimenti, di iniziative e di progetti a favore del movimento cooperativo
- Attuazione e gestione della governance del movimento, del patto sociale e degli organi sociali
- Difesa dell’immagine del movimento cooperativo e dei settori
- Assistenza, tutela e difesa nei rapporti con le istituzioni e gli attori sul territorio
- Marketing istituzionale, realizzazione di eventi, promozione dell’immagine, anche a mezzo degli organi di stampa, e diffusione
- Rappresentanza nei tavoli di lavoro degli enti locali pubblici
- Servizio casa e assistenza finanziaria personalizzata ai soci delle cooperative di abitazione
- Promozione ed assistenza trasversale nella fase di start up
- Progetti innovativi di sviluppo cooperativo
- Assistenza di base e rappresentanza sindacale in ambito lavoristico e istituzionale
- Formazione di base sulla cooperazione alle cooperative e alle istituzioni
- Formazione rivolta agli amministratori e ai soci sul funzionamento e sulla gestione di un’impresa cooperativa, nonché sulle principali fonti dell’ordinamento cooperativo
- Proposte generali e settoriali di nuovo ordinamento normativo
- Informazioni generali su normativa nazionale e locale • Circolari aggiornative
- Conferenze di servizio su temi generali e particolari
- Rappresentanza anche individualizzata in sede istituzionale
- Assistenza alle costituende cooperative in sede pre-notarile, notarile e statutaria e partecipazione alle riunioni informative precedenti e immediatamente successive alla costituzione
- Vigilanza obbligatoria e assistenza contestualizzata
- Revisione biennale ordinaria prescritta dalla legge, ad opera di revisori certificati e iscritti ai competenti registri
- Supporto legislativo per l’adozione di iniziative a sostegno finanziario della cooperazione, a favore di tutto il movimento cooperativo o di suoi specifici settori
- Aggiornamenti su novità legislative, economiche e sociali di interesse per le imprese associate
- Partecipazione da parte del Consiglio di amministrazione alle riunioni/assemblee indette per particolari problematiche che richiedano l’intervento di Confcooperative Bolzano
VIGILIANZA
Le cooperative sono sottoposte a controlli esterni più estesi di quelli previsti per le società di capitali. Si tratta del sistema di vigilanza e controllo, istituito dall’autorità governativa in base al principio affermato dall’art. 45 della Costituzione e dall’art. 2545 quaterdecies del Codice Civile.
Gli organi preposti ad esercitare la vigilanza sul piano istituzionale ed operativo sono:
a) il Ministero del Lavoro;
b) gli enti collegiali di controllo, quali le Commissioni Centrali per le cooperative;
c) i Comitati e le Commissioni Provinciali di vigilanza;
d) i revisori e i certificatori autorizzati.
In cosa consiste la revisione
La revisione, esercitata a mezzo di ispezioni, si articola in ordinaria e straordinaria. Le ispezioni ordinarie hanno luogo ogni due anni ed i soggetti incaricati ad effettuarle sono le associazioni riconosciute (per le cooperative loro aderenti a mezzo di propri ispettori) ed il Ministero del Lavoro (con propri funzionari, per le cooperative non aderenti). I poteri degli ispettori sono molto ampi, in quanto gli enti hanno l’obbligo di mettere a disposizione degli ispettori tutti i libri, i registri e i documenti e di fornire i dati, le informazioni ed i chiarimenti loro richiesti. Del risultato dell’ispezione viene predisposto un verbale. L’ispettore, in caso di anomalie, può avanzare diverse proposte, graduate secondo le irregolarità riscontrate, dal richiamo alla liquidazione coatta amministrativa. In caso di constatate gravi irregolarità, il revisore diffida la cooperativa a rimuoverle tempestivamente, dandone comunicazione alle autorità di vigilanza. Inoltre, a norma dell’art. 2545 sexiesdecies C.C., in caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, il Ministero, o L’Autorità di Vigilanza, può revocare gli amministratori ed affidare la gestione ad un commissario oppure, secondo l’art. 2545 terdecies, disporre la liquidazione coatta amministrativa in caso di insolvenza (quando le passività superano le attività). Infine può decretare lo scioglimento, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies, se la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico, non è in condizione di raggiungere gli scopi sociali o se per due anni consecutivi non ha depositato il bilancio o compiuto atti di gestione.
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