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TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1 (Denominazione e sede)
E' costituita la Società cooperativa denominata “CONFCOOPERATIVE
BOLZANO Società Cooperativa”.
Sede di CONFCOOPERATIVE BOLZANO è nel Comune di Bolzano.
CONFCOOPERATIVE BOLZANO potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Il Consiglio di Amministrazione potrà anche trasferire la sede nell’ambito del Comune sopra indicato.
Spetta invece all’Assemblea straordinaria dei soci deliberare il trasferimento della sede al di fuori del Comune di cui sopra.
Art. 2 (Durata)
CONFCOOPERATIVE BOLZANO ha durata fino al 31 dicembre 2043
e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea
straordinaria, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.
TITOLO II SCOPO – OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)
CONFCOOPERATIVE BOLZANO quale ente di rappresentanza, tutela e assistenza del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi della Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5, è un organizzazione senza scopo di lucro che promuove la cooperazione nelle sue molteplici espressioni, orientata prioritariamente agli interessi del movimento cooperativo, delle singole cooperative anche come sintesi degli interessi dei propri soci.
Si propone di contribuire allo sviluppo civile ed al progresso sociale ed economico della popolazione locale, promuovendo – anche in ossequio ai principi di sussidiarietà - lo sviluppo della cooperazione migliorando l'organizzazione delle società cooperative, coordinandone l'attività ed orientandone l'azione, con particolare riguardo alla rappresentanza, tutela, assistenza e revisione delle cooperative aderenti, nonché alla propulsione del movimento cooperativo.
Sviluppa e agevola sistematicamente sinergie tra settori e cooperative e stimola, ricerca, promuove occasioni di contatto e ogni forma di collaborazione tra le cooperative associate.
CONFCOOPERATIVE BOLZANO è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.
CONFCOOPERATIVE BOLZANO può operare anche con terzi.
CONFCOOPERATIVE BOLZANO aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.
Art. 4 (Oggetto sociale)
Considerata l’attività mutualistica di CONFCOOPERATIVE BOLZANO, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci più oltre determinati, CONFCOOPERATIVE BOLZANO ha come oggetto esclusivo l’attività di promozione e vigilanza sugli enti cooperativi, di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti oppure di terzi e, quale associazione di rappresentanza, può svolgere la revisione legale dei conti di cui al Titolo V della Legge Regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare esercita le seguenti attività:
1) rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici delle società cooperative associate, nonché dei rispettivi soci, nell'ambito della Provincia di Bolzano presso istituzioni, enti locali e i terzi;
2) promuovere ed attuare a favore dei soci rappresentanza sindacale;
3) svolgere attività di assistenza amministrativa, legale, fiscale, finanziaria e tecnico economica, progettuale e tecnico-amministrativa, nel rispetto della normativa in materia di professioni protette e ordini professionali, assicurando il collegamento con gli Organi e gli Uffici della Confederazione;
4) fornire inoltre assistenza sindacale, quale parte datoriale, per cui potrà essere conferita a CONFCOOPERATIVE BOLZANO la relativa rappresentanza sindacale, in ispecie per quanto riguarda la stipulazione di contratti di lavoro non coperti da contratti nazionali di categoria;
5) svolgere attività nel campo della consulenza e dei servizi assicurativi nel quadro del sistema Confcooperative nel rispetto delle vigenti norme speciali in materia;
6) erogare servizi in materia fiscale e del lavoro; svolgere attività di consulenza, nei limiti delle disposizioni vigenti, in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti nonché i servizi di tenuta e conservazione di scritture contabili, di predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed ogni altro servizio ad essi connesso, solo ed esclusivamente in convenzione e/o nell’ambito degli incarichi ottenuti dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale riconosciuti ai sensi dell’art. 78 della L. 30.12.1991 nr. 413 e successive integrazioni e modifiche, restando comunque escluse quelle prestazioni che ricadono nell’ambito delle attività riservate alle professioni protette;
7) vigilare sul funzionamento sociale ed amministrativo, sulla impostazione tecnica dell'attività e sulla gestione dei soci, assumendo anche il compito della revisione obbligatoria a norma delle leggi nazionali e regionali vigenti, ed in particolare della L.R. n. 5/2008, non solo come strumento di verifica legale e fiscale, ma anche come strumento di consulenza, sviluppo imprenditoriale e di indirizzo degli amministratori;
8) difendere la cooperazione, quale fattore di trasformazione e progresso delle strutture sociali;
9) diffondere gli ideali, i principi e le esperienze della cooperazione;
10) curare la comunicazione di promozione sociale a favore della cooperazione, del movimento cooperativo e delle cooperative aderenti; in particolare il servizio di informazioni, le pubbliche relazioni in ordine alla cooperazione in genere, alla cooperazione altoatesina, mediante iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, relazioni, trasmissioni ed attività analoghe che siano ritenute idonee al fine suddetto;
11) curare l'educazione cooperativa, soprattutto a favore dei giovani, con particolare riferimento ad un loro inserimento lavorativo nelle cooperative, anche attraverso l’alternanza scuola-lavoro, la formazione professionale ed ogni altra occasione istituzionale; a tale riguardo potrà stipulare accordi e convenzioni con le Istituzioni pubbliche e private preposte all’istruzione, all’educazione e alla formazione professionale anche in rappresentanza delle cooperative aderenti;
12) promuovere nuove iniziative cooperative e favorire lo sviluppo degli enti aderenti;
13) assistere e curare la costituzione, curare e favorire la fase di avvio di nuove società cooperative e l'aggiornamento delle strutture delle società cooperative associate;
14) operare per la formazione e l'istruzione tecnico professionale degli amministratori, dei sindaci, dei soci e dei dipendenti delle società cooperative;
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